Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 3000/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 3000/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3000/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OSURI EMANUEL nato il 12/12/1990 avverso la sentenza del 01/04/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; ì visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Osuri Emanuel; OSSERVA Ritenuto che il motivo del ricorso con cui la difesa censura la determinazione del trattamento sanzionatorio quanto a pena base (quantificata in un anno e mesi quattro di reclusione ed euro 1.500 di multa) risulta riproduttivo di censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha, da un canto accolto il motivo teso alla riduzione della pena irrogata per la continuazione, dall'altro ritenuto la stessa adeguata quanto alla pena base allorché ha giudicato corretta la valutazione già operata dal primo giudice, così rendendo palese l'avvenuta verifica dei presupposti di cui all'art. 133 cod. pen. con apprezzamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 3000/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 133 cod. pen. con apprezzamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
gravità della pena adeguamento della pena remissione della pena errore nella commisurazione della pena riduzione della pena sanzione sostitutiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 133 cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OSURI EMANUEL nato il 12/12/1990 avverso la sentenza del 01/04/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; ì visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Osuri Emanuel; OSSERVA Ritenuto che il motivo del ricorso con cui la difesa censura la determinazione del trattamento sanzionatorio quanto a pena base (quantificata in un anno e mesi quattro di reclusione ed euro 1.500 di multa) risulta riproduttivo di censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha, da un canto accolto il motivo teso alla riduzione della pena irrogata per la continuazione, dall'altro ritenuto la stessa adeguata quanto alla pena base allorché ha giudicato corretta la valutazione già operata dal primo giudice, così rendendo palese l'avvenuta verifica dei presupposti di cui all'art. 133 cod. pen. con apprezzamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il