Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 2999/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against drug trafficking conviction citing insufficient grounds for leniency.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2999/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Saadaoui Imed inadmissible, upholding the lower court's conviction for drug trafficking. The defense argued for statutory leniency under Article 62, Section 4 of the Penal Code and generic mitigating circumstances, but the appellate court found these arguments unpersuasive given the defendant's overall conduct. Consequently, the court rejected the request for leniency and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 62, n. 4 cod. pen.; Art. 133 cod. pen.; The appeal is inadmissible when the lower court's assessment of statutory and generic mitigating circumstances is based on a correct evaluation of the defendant's overall conduct and personality, rendering the higher court's review unnecessary.

Parole chiave

Generato dall'IA
drug trafficking conviction statutory leniency generic mitigating circumstances procedural inadmissibility Corte di Cassazione attenuazione della pena pena pecuniaria sospesa modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 62, n. 4 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAADAOUI IMED nato il 26/05/1968 avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Saadaoui Imed; OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi del ricorso con cui la difesa censura il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche, nonché l'eccessivo trattamento sanzionatorio risultano riproduttivi di censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha valorizzato la complessiva condotta di detenzione finalizzata allo spaccio, condotta in cui è risultata assorbita quella di cessione per la somma di quindici euro una dose di sostanza stupefacente che il ricorrente, previa parziale estrapolazione e parcellizzato apprezzamento, vorrebbe ritenere determinante ai fini della richiesta attenuante ex art. 62, n. 4, cod. pen.; ritenuto che egualmente corretta risulta la motivazione che ha escluso, in assenza di elementi positivi ed al cospetto di valutata non positiva personalità del ricorrente, le attenuanti generiche; osservato che adeguata risulta la parte della decisione che, nel confutare le doglianze in ordine al trattamento sanzionatorio individuato appena al di sopra del minimo edittale, ha condiviso le conclusioni del Tribunale alla luce degli apprezzati criteri ex art. 133 cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis