Italian Court dismisses appeal on defamation as anonymous denunciations were sufficient to start criminal proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal by Buti Chiara inadmissible, upholding the lower court's judgment on defamation charges. The appellant argued that anonymous letters were insufficient to initiate criminal proceedings and questioned the civil damages awarded. The court rejected these claims, noting that the anonymous denunciations were legally adequate to start a trial and that the civil damages were properly quantified based on the specific accusations made.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 368 cod. pen.; Art. 369 cod. pen.: Anonymous denunciations containing specific accusations of crimes are sufficient to initiate criminal proceedings, and the failure to subsequently open a trial does not negate their legal adequacy or justify reducing civil damages.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUTI CHIARA nato a FIRENZE il 29/05/1979 avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato i motivi di ricorso di Buti Chiara ed i motivi aggiunti con cui si osserva che con l'entrata in vigore della modifica legislativa dell'art. 131-bis cod. pen. secondo cui la causa di non punibilità sarà estesa anche ai delitti che prevedono nel minimo edittale una pena pari o inferiore due anni di reclusione, tra cui rientrerebbe il delitto di calunnia.
OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso, tesi a censurare la ritenuta responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 368 cod. pen. con cui si deducono vizi di motivazione in ordine alla ritenuta offensività in concreto delle missive anonime in quanto inidonee a far iniziare un procedimento penale e in ordine alla quantificazione della provvisionale disposta in favore delle parti civili risultano riproduttivi di identiche censure adeguatamente confutate in sede di gravame dalla Corte di appello che ha messo in evidenza come le denunce anonime fossero idonee a far iniziare un procedimento penale e rappresentato come fosse inconferente il fatto che in concreto lo stesso non venne avviato, valorizzando il contenuto delle accuse di reati rivolti alle persone offese; che in ordine alla quantificazione della provvisionale disposta in favore delle parti civili, con motivazione in fatto non sindacabile in sede di legittimità, ha dato conto delle ragioni della adeguata determinazione quantificazione in euro 6.000 dei danni morali così effettuata in via equitativa; osservato che la rilevata inammissibilità del ricorso impedisce al Collegio di apprezzare il motivo nuovo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de