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Ordinanza — n. 2997/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and unconnected to facts regarding false accusation charges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2997/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the conviction for falsely accusing military personnel of an illegal search, claiming procedural errors and lack of mitigating circumstances. The court rejected these claims as generic, noting that the lower court's detailed reasoning regarding the appellant's prior record and the specific content of the accusation was sufficient and the appeal offered no concrete critique.

Regesto Legislator

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Art. 368 cod. pen.; Art. 51 cod. pen.; Art. 360 cod. proc. pen.: An appeal must contain specific factual and legal criticisms; generic complaints lacking connection to the case facts or insufficiently articulated arguments regarding mitigating circumstances result in inadmissibility.

Parole chiave

Generato dall'IA
false accusation charges inadmissible appeal generic complaint lack of connection procedural dismissal court costs criminal appeal condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 368 cod. pen.
OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso, teso a censurare la ritenuta responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 368 cod.
Art. 51 cod. pen.
Art. 360 cod. proc. pen.
art. 368 cod. pen
OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso, teso a censurare la ritenuta responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 368 cod. pen.
art. 51 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARRAZZO ANTONIO nato a NOCERA INFERIORE il 12/12/1983 avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato i motivi di ricorso di Marrazzo Antonio. OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso, teso a censurare la ritenuta responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 368 cod. pen. con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge quanto ad attribuibilità al ricorrente della missiva e la scarsa specificità della contestazione risulta riproduttivo di identiche censure adeguatamente confutate in sede di gravame dalla Corte di appello che ha messo in evidenza come le denunce fossero riferite, per contenuto e grafia, al Marrazzo, mentre il fatto di reato esplicitato nella contestazione conteneva tutti gli elementi per consentire la difesa dalle accuse di aver inviato una missiva alla Procura della Repubblica con cui incolpava i militari intervenuti presso la sua abitazione per effettuare una perquisizione di aver artatamente e falsamente precostituito le prove di accusa; rilevato che il secondo motivo con cui si deduce violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'esimente di cui all'art. 51 cod. pen. risulta generico in quanto privo di una concreta critica rispetto ai fatti che hanno visto il ricorrente inviare una missiva all'autorità giudiziaria e pertanto carente di connessione con la vicenda in esame, né viene sufficientemente articolata la motivazione onde comprenderne l'attinenza con il caso sottoposto a scrutinio; rilevato che riproduttivo di analoga doglianza risulta il terzo motivo in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche che non prende in esame la completa ed esaustiva motivazione della decisione nella parte in cui ha valorizzato l'assenza di qualsivoglia elemento positivo e la mancanza di resipiscenza, così mostrando di condividere le ragioni del primo giudice che aveva apprezzato anche i precedenti penali del Marrazzo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così