Italian Court dismisses appeal for generic mitigating circumstances due to lack of positive elements and drug severity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Taous Aimad inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for generic mitigating circumstances, but the Court of Appeal correctly rejected this based on the severe nature of the drug offense and the lack of evidence showing repentance. The Court found the lower court's reasoning sound and noted the appeal merely repeated previous unsuccessful arguments without new legal grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 596 c.p.p.: An appeal challenging the denial of generic mitigating circumstances is inadmissible if it merely repeats prior grievances without presenting new facts or legal arguments that refute the lower court's assessment of the crime's severity and the defendant's lack of repentance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAOUS AIMAD nato il 01/11/1995 avverso la sentenza del 06/12/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; U-1 visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso di Taous Aimad. OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso, teso a censurare il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è riproduttivo di identica censura formulata in sede di gravame, con correttezza e pertinenti riferimenti in fatto e diritto confutati dalla Corte di appello; rilevato che corretta risulta la parte della decisione che ha escluso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche facendo riferimento all'assenza di elementi positivamente valorizzabili e ritenendo invece ostativi al riconoscimento delle invocate attenuanti la gravità del reato contestato in ragione della tipologia di sostanza stupefacente reiteratamente ceduta, nonché l'assenza di segni di resipiscenza; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0