Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 2995/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 2995/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2995/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RESSA GIOVANNI nato a TARANTO il 09/01/1954 avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato i motivi di ricorso di Ressa Giovanni. OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso, tesi a censurare l'integrazione del delitto di evasione per assenza dell'elemento soggettivo risultano riproduttivi di identiche censure adeguatamente confutate in sede di gravame con correttezza e pertinenti riferimenti in fatto e diritto dalla Corte di appello che ha messo in evidenza l'indifferenza delle motivazioni che avevano spinto il ricorrente ad allontanarsi dall'abitazione, da cui era asseritamente uscito per soccorrere il figlio intento ad effettuare lavori su un impianto elettrico, evenienza certamente non idonea a far venir meno l'elemento soggettivo richiesto dalla norma penale in termini di dolo generico; rilevato che il ricorrente, per mezzo di precluso diretto riferimento ai dati processuali che la Corte di merito ha mostrato di aver adeguatamente apprezzato, tenta di accreditare una differente ricostruzione dei fatti, operazione non consentita in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 2995/2023 — snpen · Corte di Cassazione: di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato i motivi di ricorso di Ressa Giovanni. OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso, tesi a censurare l'integrazione del delitto di evasione per assenza dell'elemento soggettivo risultano riproduttivi di identiche censure adeguatamente confutate in sede di gravame con correttezza e pertinenti riferimenti in fatto e diritto dalla Corte di appello che ha messo in evidenza l'indifferenza delle motivazioni che avevano spinto il ricorrente ad allontanarsi dall'abitazione, da cui era asseritamente uscito per soccorrere il figlio intento ad effettuare lavori su un impianto elettrico, evenienza certamente non idonea a far venir meno l'elemento soggettivo richiesto dalla norma penale in termini di dolo generico; rilevato che il ricorrente, per mezzo di precluso diretto riferimento ai dati processuali che la Corte di merito ha mostrato di aver adeguatamente apprezzato, tenta di accreditare una differente ricostruzione dei fatti, operazione non consentita in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione allegazioni insufficientemente motivate impugnazione di decisioni amministrative revisione di una decisione censura dell'apprezzamento delle prove
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RESSA GIOVANNI nato a TARANTO il 09/01/1954 avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato i motivi di ricorso di Ressa Giovanni. OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso, tesi a censurare l'integrazione del delitto di evasione per assenza dell'elemento soggettivo risultano riproduttivi di identiche censure adeguatamente confutate in sede di gravame con correttezza e pertinenti riferimenti in fatto e diritto dalla Corte di appello che ha messo in evidenza l'indifferenza delle motivazioni che avevano spinto il ricorrente ad allontanarsi dall'abitazione, da cui era asseritamente uscito per soccorrere il figlio intento ad effettuare lavori su un impianto elettrico, evenienza certamente non idonea a far venir meno l'elemento soggettivo richiesto dalla norma penale in termini di dolo generico; rilevato che il ricorrente, per mezzo di precluso diretto riferimento ai dati processuali che la Corte di merito ha mostrato di aver adeguatamente apprezzato, tenta di accreditare una differente ricostruzione dei fatti, operazione non consentita in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il