Italian court dismisses appeal against drug cultivation conviction due to insufficient domestic use evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Di Pietrantonio Pietro inadmissible, upholding the lower court's conviction for illegal marijuana cultivation. The appellant argued for a domestic cultivation defense, but the court found that the seized fourteen plants had already produced enough substance for 868 doses, proving the offense was not for personal use. Consequently, the court rejected the appeal as groundless and ordered the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 644 c.p.; Art. 100 c.p.p.: When the quantity of seized cannabis indicates production beyond personal consumption, the defense of domestic cultivation is invalid, rendering appeals based on this ground inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PIETRANTONIO PIETRO nato a AVEZZANO il 25/01/1977 avverso la sentenza del 29/04/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Di Pietrantonio Pietro. OSSERVA Ritenuto che i tre motivi di ricorso attraverso i quali si censura la complessiva ritenuta responsabilità in ordine alla fattispecie contestata di illecita coltivazione di piante di marijuana è manifestamente infondato e riproduttivo di identiche deduzioni formulate in sede di gravame e pedissequamente confutate dalla Corte di merito con corretti riferimenti in fatto ed in diritto avendo osservato che la produzione delle quattordici piante messe a dimora che all'atto del sequestro avevano già prodotto un quantitativo di sostanza idonea alla predisposizione di 868 dosi fosse tale da escludere, per offensività in concreto accertata, l'ipotesi della "coltivazione domestica"; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0