Italian court dismisses appeal against criminal conviction for drug trafficking and assault.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Vito Di Bari inadmissible. The lower court correctly identified that the defendant's repeated drug exchanges, shoving a police officer, fleeing, and hiding demonstrated criminal capacity rather than the alleged minor nature of the offense. Consequently, the court rejected the arguments regarding lack of punishment grounds and insufficient mitigating circumstances.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; The court must reject an appeal when the defendant's specific conduct contradicts the alleged minor nature of the crime, thereby negating the proposed ground of non-punishability.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BARI VITO nato a TARANTO il 10/02/2000 avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; r;21 visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Di Bari Vito; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è riproduttivo di identica censura formulata in sede di gravame confutata con argomenti logici dalla Corte di merito che ha evidenziato come la specifica condotta del ricorrente che aveva posto in essere reiterati scambi di stupefacente, spintonato il carabiniere, datosi alla fuga e nascostosi in casa dopo aver cambiato i vestiti per non essere riconosciuto, contraddiceva l'ipotizzata tenuità del fatto, dimostrando, invero, una particolare capacità criminale; osservato che, quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, adeguata risulta la motivazione dei Giudici di merito che ha posto in rilievo l'assenza di elementi positivamente valorizzabili ritenendo determinante, ai fini della corretta quantificazione della pena, la reiterazione della condotta apprezzata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso