Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 2989/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to generic and specific lack of motivation criticism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2989/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Antonio Solito inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the appeal's grounds for alleged lack of motivation were generic and lacked specific criticism linking the arguments to the lower court's decision. Consequently, the appeal was rejected because it failed to demonstrate a concrete correlation between the cited errors and the contested ruling.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 360, n. 6 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the grounds for alleged lack of motivation are generic and fail to establish a specific correlation between the arguments presented and the contested decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic appeal grounds lack of specific criticism inadmissible appeal vizio di aspecificità motivation defect impugnabilità della decisione di rinvio motivi di cassazione annullamento del lodo arbitrale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.c.
Art. 360, n. 6 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOLITO ANTONIO nato a TARANTO il 28/04/1987 avverso la sentenza del 02/02/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; r- visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Antonio Solito OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione è generico in quanto privo di una effettiva censura nei confronti della decisione impugnata essendo lo stesso meramente evocativo del vizio enunciato ed assertivo; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0