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Ordinanza — n. 2987/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on false testimony claim, ruling prior convictions established guilt.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2987/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Dr. Sonia inadmissible and ordered her to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court incorrectly relied on prior statements to prove false testimony rather than her current declaration to medical staff. The court rejected this, noting that the prior convictions and evidence of injuries inflicted by Paolini Emanuele were already definitively established and that the current appeal merely repeated these refuted arguments.

Regesto Legislator

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Art. 372 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: The court ruled that an appeal based on the same grounds as a rejected cassation appeal, which fails to provide new factual or legal arguments, must be declared inadmissible.

Parole chiave

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false testimony prior convictions inadmissible appeal repeated arguments court costs criminal liability Cassa delle ammende falsa dichiarazione della parte

Disposizioni normative citate

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Art. 372 cod. pen.
OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso, tesi a censurare la ritenuta responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 372 cod.
Art. 366 c.p.p.
art. 372 cod. pen
OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso, tesi a censurare la ritenuta responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 372 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DOTTORE SONIA nato a PESCARA il 07/10/1981 avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato i motivi di ricorso di Dottore Sonia. OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso, tesi a censurare la ritenuta responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 372 cod. pen. per l'inutilizzabilità delle precedenti dichiarazioni asseritamente poste a sostegno della falsa testimonianze risultano riproduttivi di identiche censure confutate in sede di gravame con correttezza e pertinenti riferimenti in fatto e diritto dalla Corte di appello che ha giudicato determinante della falsità delle propalazioni, piuttosto che la dichiarazione resa ai sanitari (come sostenuto nel ricorso), i plurimi dati probatori dai quali emergeva che la ricorrente avesse subito lesioni proprio ad opera di Paolini Emanuele, dichiarazioni poi smentite con il chiaro intento di tenere indenne costui; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0