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Ordinanza — n. 2985/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on grounds of inadmissibility due to lack of new facts or legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2985/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by El Maniani Nabil inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued for the granting of general mitigating circumstances and the application of the continuation rule, but the lower court had already refuted these claims based on the defendant's prior criminal record and the temporal distance between offenses. Consequently, the court found no merit in the new submissions and rejected the appeal entirely.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals must present new facts or legal arguments; if the lower court's reasoning is sound and the appellant's arguments are merely repetitive or unsupported by new evidence, the appeal is inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal general mitigating circumstances continuation rule Court of Cassazione procedural inadmissibility condono delle spese procedurali prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria spese di difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL MANIANI NABIL nato il 03/03/1985 avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di El Maniani Nabil e la memoria in data 21 dicembre 2022 con cui si censura l'invio del procedimento alla Settima Sezione Penale insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si deducono vizi di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche è riproduttivo di censura confutata dalla Corte di merito con corretti argomenti in fatto ed in diritto, valorizzando la personalità del ricorrente che si era in precedenza reso responsabile di plurimi reati; osservato che analoga motivazione spinge a ritenere inammissibile le censure di violazione di legge in ordine alla mancata applicazione dell'istituto della continuazione avendo la Corte territoriale evidenziato come la fattispecie di evasione accertata con sentenza passata in giudicato fosse relativa a condotta realizzata in epoca non ravvicinata (un anno di distanza) ed afferente a misura domiciliare sofferta in differente comune, elementi che palesavano la inconsistenza dell'ipotizzata previa programmazione dell'unitario disegno criminoso tra le due evasioni; rilevato che il contenuto nella memoria prodotta non mutano le conclusioni sopra espresse; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis