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Ordinanza — n. 2981/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the non-prosecution ground was not formally raised in the appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2981/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the specific ground of non-prosecution under Article 131-bis of the Penal Code was not formally raised in the appeal against the lower court's judgment. The appellant merely made a generic and unmotivated request during the hearing without explicitly invoking the statutory provision. The court ruled that the appeal lacks standing because the lower court was not required to justify the rejection of such generic requests, rendering the cassation grounds inadmissible from the outset.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; In appeals, the court is not obliged to justify the rejection of generic and unfounded requests, making a cassation appeal based on such unexamined grounds inadmissible due to lack of interest.

Parole chiave

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non-prosecution ground inadmissible appeal lack of interest generic request Article 131-bis cassation procedure unexamined grounds allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
art. 131-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez.3, n.53710 del 23/02/2016
Sez.2, n.49007 del 16/09/2014
Sez.2, n.49007 del 16/09/2014, lussi, Rv.
Sez.6, n.47722 del 06/10/2015
Sez.2, n.10173 del 16/12/2014
265878; Sez.2, n.10173 del 16/12/2014, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIGNIFREDI PAOLO nato a PARMA il 14/04/1964 avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Signifredi Paolo; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è indeducibile atteso che il ricorrente non ha formulato il relativo motivo in sede di gravame, formulando solo una generica e non motivata richiesta in occasione dell'udienza; osservato che deve farsi rinvio al principio secondo cui, in sede di impugnazione, il giudice non è obbligato a motivare in ordine al mancato accoglimento di istanze, nel caso in cui esse appaiano improponibili sia per genericità, sia per manifesta infondatezza (Sez.3, n.53710 del 23/02/2016, C, Rv. 268705;

Sez.2, n.49007 del 16/09/2014, lussi, Rv. 261423), con conseguente inammissibilità originaria, per carenza d'interesse, del ricorso per cassazione avente ad oggetto motivi non esaminati dal giudice di merito, che risulti ab origine inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez.6, n.47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 265878; Sez.2, n.10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso