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Ordinanza — n. 2980/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against plea bargain sentences for procedural defects and insufficient legal qualification arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2980/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Di Leonardo and Ferro Antonella inadmissible de plano. The applicants challenged the lack of reasoning regarding acquittal and the legal qualification of drug offenses under the plea bargain procedure. The court ruled that these grievances fall outside the permissible grounds for cassation appeals against sentencing decisions following the 2017 procedural code reforms.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 448 c.p.p.: Appeals against sentencing decisions in plea bargain proceedings are strictly limited to specific grounds regarding the defendant's will, legal qualification, and penalty legality; challenges to the reasoning of the plea bargain or generic errors in legal classification are inadmissible.

Parole chiave

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plea bargain procedure cassation appeal grounds legal qualification error procedural code reform inadmissible appeal drug trafficking offense sentencing decision review traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 444 c.p.p.
Con ricorsi affidati ai rispettivi difensori di fiducia, Di Leonardo Antonino e Ferro Antonella impugnano la sentenza del Tribunale di Marsala con cui, ex art. 444 cod.
Art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90
pen., mentre Ferro Antonella contesta la qualificazione giuridica di cui all'art. 73, comma 4, piuttosto che la più lieve ipotesi di cui all'art.
Art. 73 comma 4 d.P.R. 309/90
pen., mentre Ferro Antonella contesta la qualificazione giuridica di cui all'art. 73, comma 4, piuttosto che la più lieve ipotesi di cui all'art.
Art. 129 c.p.p.
Di Leonardo censura la assenza di motivazione in ordine alla mancata assoluzione ex art. 129 cod.
Art. 448 comma 2-bis c.p.p.
Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
Law n. 103 of 3 August 2017
art. 444 cod. proc. pen
Con ricorsi affidati ai rispettivi difensori di fiducia, Di Leonardo Antonino e Ferro Antonella impugnano la sentenza del Tribunale di Marsala con cui, ex art. 444 cod. proc. pen., gli è stata applicata, in ordine ai reati, rispettivamente, di cui agli artt.
artt. 81 cod. pen
pen., gli è stata applicata, in ordine ai reati, rispettivamente, di cui agli artt. 81 cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Di Leonardo censura la assenza di motivazione in ordine alla mancata assoluzione ex art. 129 cod. proc. pen., mentre Ferro Antonella contesta la qualificazione giuridica di cui all'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv.
Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, Bisignani
Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta
254865) o risulti frutto di un errore manifesto (Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta, Rv.
Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua
264153), mentre non è consentito, alla luce della modifica normativa, contestare, senza giustificarla, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, ritenuta nella sentenza di patteggiamento, della quale, in sostanza, si denunciano inammissibili vizi di motivazione (Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI LEONARDO ANTONINO nato a MAZARA DEL VALLO il 22/01/1991 FERRO ANTONELLA nato a AGRIGENTO il 22/11/1991 avverso la sentenza del 27/05/2022 del GIP TRIBUNALE di MARSALAdat-e-~458-€14-e-pagt-i; - udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; FATTO E DIRITTO 1. Con ricorsi affidati ai rispettivi difensori di fiducia, Di Leonardo Antonino e Ferro Antonella impugnano la sentenza del Tribunale di Marsala con cui, ex art. 444 cod. proc. pen., gli è stata applicata, in ordine ai reati, rispettivamente, di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 309/90 (detenzione e spaccio di cocaina/crack) e 73, comma 4, d.P.R. cit. (detenzione di un chilogrammo di hashish), la pena ritenuta di giustizia.

2. Di Leonardo censura la assenza di motivazione in ordine alla mancata assoluzione ex art. 129 cod. proc. pen., mentre Ferro Antonella contesta la qualificazione giuridica di cui all'art. 73, comma 4, piuttosto che la più lieve ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. cit..

3. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano perché le proposte censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente Di Leonardo (cfr.

Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). La contestazione dell'erronea qualificazione giuridica del fatto operata dalla Ferro, invero, risulta inconsistente e si risolve in una formula vuota di contenuti nella parte in cui rappresenta l'adesione al precedente accordo data dal P.M.; si deve ribadire che l'erronea qualificazione giuridica può essere fatta valere con il ricorso per cassazione solo quando risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto alla contestata aggravante (Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865) o risulti frutto di un errore manifesto (Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta, Rv. 264153), mentre non è consentito, alla luce della modifica normativa, contestare, senza giustificarla, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, ritenuta nella sentenza di patteggiamento, della quale, in sostanza, si denunciano inammissibili vizi di motivazione (Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua, Rv. 272026).

4. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende