Italian Court dismisses appeals as generic and non-compliant with partial appeal judgment on sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Falone and Sciolè inadmissible due to their generic nature. The appellants challenged the refusal to re-determine the sentence, but the court found their arguments merely evocative rather than addressing the specific outcomes of the appellate judgment. The court ruled that the lower court correctly identified the minimum statutory penalty, excluded recidivism for Falone, and granted generic mitigating circumstances to Sciolè, making the appeals legally insufficient.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals must be specific and collimate with the appellate judgment; generic complaints that merely evoke defects without addressing the actual reasoning or outcomes of the second instance are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FALONE MASSIMO nato a PESCARA il 26/10/1963 SCIOLE' MIRELLA nato a PESCARA il 28/04/1960 avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; \-9j1 visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi di Falone Massimo e Sciolè Mirella; OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso con cui si censura il mancato accoglimento della richiesta di rideterminazione della pena, indistintamente formulato da entrambi i ricorrenti, è generico in quanto meramente evocativo del vizio dedotto e non collimante con gli esiti del giudizio di appello che, in accoglimento parziale dell'appello, ha rideterminato la pena, già individuata nel minimo edittale per entrambi gli appellanti, escludendo la recidiva nei confronti del Falone e riconoscendo le circostanze attenuanti generiche a Sciolé, seppure non nella loro massima estensione; rilevato che con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche in favore di Falone, corretta risulta la motivazione della Corte di merito che ha valorizzato l'assenza di elementi positivi, anche afferenti alla fase processuale, tali da comportare il riconoscimento delle invocate attenuanti, mentre l'aumento operato per i reati in continuazione risulta adeguatamente ponderato nella parte in cui è stato condiviso il giudizio operato dal Tribunale; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso