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Ordinanza — n. 2976/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against drug trafficking conviction for attempting to fragment evidence analysis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2976/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's reasoning regarding the drug quantity and intent was flawed, but the court noted this argument was already refuted with logical arguments during the prior appeal. Consequently, the court rejected the attempt to fragment the comprehensive analysis of evidence, upholding the conviction based on the quantity, packaging, and corroborating witness testimony.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The Court of Cassazione cannot re-evaluate the factual evidence or fragment the comprehensive analysis of facts already properly assessed by the court of first instance and appeal, as such a fragmented approach is not permitted in proceedings on admissibility.

Parole chiave

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drug trafficking conviction appeal inadmissibility fragmentation of evidence Corte di Cassazione procedural review limits traffico qualificato di stupefacenti contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti difesa contro le pratiche commerciali illecite

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERSANTE ALEXANDER PATRICK nato a PESCARA il 31/10/1983 avverso la sentenza del 04/03/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Sersante Alexander Patr; evt—/i OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente rinvenuta in casa del ricorrente è riproduttivo di identica censura formulata in sede di gravame confutata con argomenti logici dalla Corte di merito che ha evidenziato come deponesse per la destinazione a terzi la non esigua quantità di grammi 65 di sostanza stupefacente del 1:ipo marijuana sufficiente per la predisposizione di 117 dosi, la suddivisione della stessa in più dosi nascoste in vari barattoli, il possesso di un bilancino di precisione e le dichiarazioni di un assuntore - fermato in tempo di notte con indosso due grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana - che aveva affermato (dichiarazioni confermate anche a seguito di sommarie informazioni) di aver acquistato lo stupefacente sequestrato alcuni giorni prima dal ricorrente e di aver effettuato analoghi acquisti per circa due anni dal medesimo, con cadenza settimanale; osservato che il ricorrente, attraverso una parcellizzata analisi dei singoli elementi adeguatamente valorizzati, tenta di disarticolare la complessiva analisi effettuata nelle competenti sedi di merito, operazione non consentita in sede di legittimità allorché, come nel caso di specie, sorretta da adeguata motivazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec