Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 2975/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for reproducing identical censure from lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2975/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The lower court had already rejected claims regarding false testimony exemption and libel, finding the appellant's arguments repetitive and unsupported by new facts. The court held that the appellant's attempt to reconstruct facts using precluded procedural references was not permitted in a legitimacy review.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 384 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: Appeals that merely reproduce identical censure from the lower court without presenting new facts or legal arguments are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
false testimony exemption libel criminal liability procedural preclusion legitimacy review repetitive censure Cassation inadmissibility court costs award condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 384 cod. pen.
OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso, tesi a censurare la ritenuta responsabilità in ordine ai delitti di falsa testimonianza e calunnia per la sussistenza dell'esimente di cui all'art. 384 cod.
Art. 366 c.p.p.
art. 384 cod. pen
OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso, tesi a censurare la ritenuta responsabilità in ordine ai delitti di falsa testimonianza e calunnia per la sussistenza dell'esimente di cui all'art. 384 cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERDECCHIA PIERO nato a ASCOLI PICENO il 19/11/1984 avverso la sentenza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; u91 visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato i motivi di ricorso di Verdecchia Piero. OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso, tesi a censurare la ritenuta responsabilità in ordine ai delitti di falsa testimonianza e calunnia per la sussistenza dell'esimente di cui all'art. 384 cod. pen. e la mancata concessione dei benefici di legge risultano riproduttivi di identiche censure confutate in sede di gravame con correttezza e pertinenti riferimenti in fatto e diritto dalla Corte di appello che ha messo in evidenza: quanto alla prospettata esimente, che al momento della deposizione falsa in cui ebbe, altresì, ad accusare i militari che avevano redatto il verbale sulla base delle dichiarazioni effettuate, il ricorrente non versasse in alcuna situazione tale da implicare una menomazione della libertà; quanto alla sussistenza dell'elemento oggettivo della calunnia, la Corte territoriale ha escluso che l'affermazione secondo cui i militari avessero falsificato il verbale e costretto il Verdecchia a rendere dichiarazioni che accusavano due donne di aver ceduto sostanza stupefacente, fosse affermazione eccentrica e non seria idonea ad escludere la fattispecie contestata; che anche manifestamente infondata, oltre che riproduttiva di identica censura, risulta la censura avverso la esclusa concessione dei benefici, ivendo la Corte di appello evidenziato l'impossibilità di riconoscere gli stessi in quanto già concessi in passato, tenuto conto che la censura si rivela anche generica nella parte in cui non contrasta l'assenza dei presupposti di legge a cui i Giudici di merito hanno fatto pertinente riferimento e specificamente richiamato; rilevato che il ricorrente, quanto al primo e secondo motivo, per mezzo di precluso diretto riferimento ai dati processuali che la Corte di merito ha mostrato di aver adeguatamente apprezzato, tenta di accreditare una differente e riduttiva ricostruzione dei fatti, operazione non consentita in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos