Italian Court dismisses appeal against conviction for fraud, citing lack of new evidence and procedural repetition.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to address specific evidentiary gaps regarding the forged signature and the victim's credibility. The court rejected these claims, noting that the same arguments were already thoroughly refuted during the appellate proceedings and that the new documents submitted lacked any supporting reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 368 cod. pen.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible when the grounds raised are identical to those already rejected in the appellate judgment and fail to demonstrate a new decisive fact or a violation of procedural rules.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALENA MARIA ADELE nato a CHIETI il 28/01/1956 avverso la sentenza del 27/06/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato i motivi di ricorso di Palena Maria Adele e la documentazione trasmessa. OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso, tesi a censurare la ritenuta responsabilità in ordine al delitto di cui all'art.. 368 cod. pen. con cui si deducono vizi di motivazione e mancata assunzione di una prova decisiva risultano riproduttivi di identiche censure adeguatamente confutate in sede di gravame dalla Corte di appello che ha messo in evidenza che l'istruttoria aveva fatto emergere in maniera indiscussa (non avendo la ricorrente negato l'apposizione della firma sul titolo) la dazione dell'assegno da parte della ricorrente, poi denunciato come oggetto di smarrimento; che nessuna richiesta di approfondimento istruttorio è stata formulata in sede di gravame in cui la Palena ha solo messo in rilievo l'inattendibilità della parte offesa che aveva dichiarato di aver accettato l'assegno siglato dinanzi alla sua persona e l'insussistenza del fatto perché cliente di lunga data della gioielleria; rilevato che la documentazione trasmessa, senza alcuna enunciazione di ragioni a sostegno, non incide sulle conclusioni sopra enunciate; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso