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Ordinanza — n. 2971/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against military court conviction for desertion due to lack of new evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2971/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The appellant argued that his departure from home was merely a result of a family dispute, not a criminal act of desertion. The court rejected this, noting that the lower court correctly identified the departure as non-trivial given the military's need to intervene, and that the appellant's new arguments failed to alter the established facts.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are merely a reproduction of those already refuted in the appeal against the judgment of conviction, especially when the lower court has correctly highlighted the lack of relevance of the appellant's motives.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility desertion military law reproduction of arguments lack of new evidence court costs award spese di difesa condono delle spese procedurali procedure di ricorso

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso, tesi a censurare l'integrazione del delitto di evasione ed il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ADDEZI GIANLUCA nato a SANT'OMERO il 15/08/1996 avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; N visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato i motivi di ricorso di Addezi Gianluca, la memoria in data 19 dicembre 2022 in cui gli avv.ti Gianfranco Iadecola e Marcello Fanì Covelli ribadivano i motivi di ricorso. OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso, tesi a censurare l'integrazione del delitto di evasione ed il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. risultano riproduttivi di identiche censure adeguatamente confutate in sede di gravame con correttezza e pertinenti riferimenti in fatto e diritto dalla Corte di appello che ha messo in evidenza l'indifferenza delle motivazioni che avevano spinto il ricorrente ad allontanarsi dalla abitazione, asseritannente uscito di casa per un diverbio con i genitori, evenienza certamente non idonea a far venir meno l'integrazione della fattispecie, fatto qualificato di non scarsa rilevanza in ragione della necessità da parte del militare intervenuto di fermarlo in strada, senza che si fosse potuto rilevare la durate e le modalità della condotta tesa all'allontanamento; che la motivazione di merito che ha dato atto delle ragioni alla base della ritenuta non scarsamente offensiva condotta non è sindacabile in sede di legittimità; rilevato che il ricorrente, per mezzo di precluso diretto riferimento ai dati processuali che la Corte di merito ha mostrato di aver adeguatamente apprezzato, tenta di accreditare una differente e riduttiva ricostruzione dei fatti, operazione non percorribile in sede di legittimità; rilevato che le argomentazioni riproposte con la memoria datata 19 dicembre 2022 non sono idonee a mutare le conclusioni sopra espresse; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così