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Ordinanza — n. 2968/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of motivation regarding party agreement and non-illegal penalty.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2968/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Francesco Catalano's appeal inadmissible de plano without a full trial. The appellant challenged a settlement agreement reached with the prosecution, arguing the court failed to provide sufficient reasoning regarding the responsibility aspect of the deal. The court rejected this claim because the lack of motivation pertained to the parties' own agreement and the resulting non-illegal penalty, which implied the defendant's consent, rendering the arguments incompatible with the settled sanction.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal challenging a settlement agreement is inadmissible if the alleged lack of motivation concerns the parties' agreement and the resulting non-illegal penalty, as this presupposes the defendant's consent.

Parole chiave

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criminal settlement agreement lack of motivation appeal inadmissible de plano non-illegal penalty party consent presumption Corte di Cassazione procedural inadmissibility difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Catalano Francesco, nato a Gela il 27/07/1978 avverso la sentenza del 28/3/2022 del Tribunale di Monza letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Emilia Anna Giordano; Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non deducibili afferenti alla omessa motivazione in punto di responsabilità, risultato dell'accordo delle parti e non involgente pena illegale e dunque su argomenti incompatibili con l'avvenuto concordato sanzionatorio proveniente dallo stesso imputato e tale da presupporre il suo consenso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 gennaio 2023 Il Consiglier