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Ordinanza — n. 2961/2023 — snpen Generato dall'IA

Civil appeal dismissed for inadmissibility as grounds constitute mere factual complaints not allowed in cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2961/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil party's appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a violation of criminal law regarding the elements of defamation and a distortion of evidence, but the court found these to be mere factual complaints. The court ruled that such arguments are inadmissible in cassation proceedings because they lack the required logical justification to challenge the lower court's factual reconstruction.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when they consist merely of factual complaints or alternative readings of evidence that do not demonstrate a violation of law or a distortion of proof justified by illogical reasoning.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility mere factual complaints distortion of proof civil party appeal violation of law cognizione del ricorso per cassazione motivi di cassazione accertamento inesatto dei fatti

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto dalla parte civile: Di Sciscio Antonio, nato a Benevento il 25/06/1946 nel procedimento a carico di: Gatti Diego, nato a Bergamo il 07/02/1960 avverso la sentenza del 19/04/2022 della Corte di appello di Milano letti gli atti e il provvedimento impugnato; esaminati i motivi di ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Emilia Anna Giordano; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, rispettivamente violazione di legge penale in relazione agli elementi costitutivi del delitto di calunnia e travisamento della prova, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed incentrati sulla improponibile, perché non giustificata da illogicità della motivazione, ricostruzione delle risultanze di prova di cui la ricorrente parte civile propone una alternativa rilettura; che la proposta memoria è meramente reiterativa di argomentazioni manifestamente infondate e, pertanto, inidonee a rivedere la conclusione di inammissibilità del ricorso;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 gennaio 2023 Il Consigliere rél