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Ordinanza — n. 2959/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against deportation order for manifestly unfounded arguments regarding post-deportation presence in EU countries.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2959/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment regarding deportation for a crime under Article 20, paragraph 14 of D.Lgs. 30/2007, arguing that the lower court failed to consider evidence of the appellant's presence in other EU countries after the initial removal order. The court ruled that the appellate judge had thoroughly examined the grounds for liability based on documentary evidence proving the appellant's subsequent presence abroad, rendering the appeal's arguments manifestly unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 20, comma 14 D.Lgs. 30/2007; Art. 366 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded because the appellate court has already fully examined the reasons justifying liability based on documentary evidence of the defendant's presence in other countries after the removal order.

Parole chiave

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deportation appeal manifestly unfounded post-removal presence EU countries evidence Cassazione inadmissibility allontanamento assenza prolungata all'estero inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento

Disposizioni normative citate

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Art. 20, comma 14 D.Lgs. 30/2007
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Cek Anas Farhan Nagah Mehany, nato in Egitto il 08/W1993 avverso la sentenza del 31/05/2022 della Corte di appello di Milano letti gli atti e il provvedimento impugnato; esaminati i motivi di ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Emilia Anna Giordano; Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di concanna per il reato di cui all'art. 20, comma, 14 d .Igs. 30/2007 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché manifestamente infondati, alla stregua della compiuta disamina, ad opera del giudice di appello, delle ragioni che giustificavano la responsabilità dell'imputato, sulla base delle risultanze documentali che ne attestavano, in epoca successiva al provvedimento di allontanamento dal territorio dello Stato, la presenza in altri paesi dell'Unione Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 gennaio 2023 Il Consigliere relatore Il Presid nte