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Ordinanza — n. 2958/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as mere factual complaints lacking legal merit regarding necessity defense.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2958/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a necessity defense based on helping his mother, but the appellate court had already rejected this due to a lack of supporting documentation. The Supreme Court upheld this decision, ruling that the appeal contained only factual grievances rather than admissible legal arguments.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals based solely on factual complaints or re-evaluations of evidence without new legal grounds are inadmissible in proceedings on legality.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Appeal on Legality Necessity Defense Factual Grievances Inadmissible Appeal Court Costs Evidence Standard necessità di cure mediche

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Meterangelo Michele, nato a Terlizzi il 05/02/1968 avverso la sentenza del 07/06/2022 della Corte di appello di Milano letti gli atti e il provvedimento impugnato; esaminati i motivi di ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto che, viceversa, i giudici del merito hanno ricostruito escludendo, in assenza di documentazione idonea, la ricorrenza dello stato di necessità dedotto dall'imputato 3 giustificazione della riscontrata evasione e sul rilievo che non era comprovata l'assoluta necessità del soccorso prestato alla madre del ricorrente da parte di questi.

Indeducibile il secondo motivo di ricorso posto che in appello non era stata contestato il giudizio di bilanciamento ma solo la esclusione della recidiva contestata.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 gennaio 2023 Il Consiglier1%latore Il Presid te