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Ordinanza — n. 2957/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to mere factual complaints and lack of legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2957/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Andrea Casula inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the appellant's arguments constituted only factual complaints rather than legal grounds, as the lower court properly qualified the resistance crime based on violent behavior against police officers. Consequently, the decision upholding the conviction was maintained without further review.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals in cassation are inadmissible if they consist merely of factual complaints or alternative fact reconstructions, as the supreme court reviews only legal errors, not the factual assessment of the lower courts.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility mere factual complaints resistance crime qualification police officer assault legal vs factual review violenza o minaccia contro le autorità pubblica istigazione a delinquere reati violenti

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Casula Andrea, nato a Varese il 31/12/1983 avverso la sentenza del 18/03/2022 della Corte di appello di Milano letti gli atti e il provvedimento impugnato; esaminati i motivi di ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e articolate intorno ad una alternativa ricostruzione dei fatti che, viceversa, i giudici del merito hanno congruamente motivato richiamando le dichiarazioni dei verbalizzanti e pervenendo, con corretti argomenti giuridici, alla conferma della qualificazione giuridica dei fatti come delitto di resistenza valorizzando i comportamenti oppositivi e violenti dell'imputato che avevano "attinto" anche i carabinieri intervenuti rendendo, quantomeno, maggiormente difficoltoso l'espletamento del servizio, senza esaurirsi in mere contumelie e frasi oltraggiose, pure proferite all'indirizzo dei verbalizzanti;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am