Italian court dismisses appeal for inadmissibility as arguments merely repeat merits already decided on mitigation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for the application of mitigating circumstances regarding voluntary surrender, but the court found these arguments were merely reproductions of issues already thoroughly examined and rejected by the lower court. Consequently, the court ruled that the appeal lacked novelty and was therefore inadmissible under the law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 385, ult. comma cod. per.: Arguments in a cassation appeal that merely reproduce the reasoning of the court of first instance regarding the rejection of mitigating circumstances are inadmissible if they offer no new legal grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Rifici Michael, nato a Milano il 11/01/1991 avverso la sentenza del 14/06/2022 della Corte di appello di Milano letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Emilia Anna Giordano; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso in relazione al delitto di cui all'art. 385 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in relazione al diniego di applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 385, ult. comma, cod. per. (Sez. 6, n. 1560 del 27/10/2020, dep. 2021, Monticciolo, Rv. 280479) non ravvisabile in preSenza dello "spontaneo" rientro nell'abitazione e mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche valorizzando i gravi precedenti e la reiterazione delle condotte di evasione contestate nel procedimento;Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 gennaio 2023 Il Consigliere relatore 11 Prefdnte