Italian Supreme Court dismisses appeal as mere factual complaints lack legal merit under Article 385 Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Mesarevic Kostana inadmissible and ordered her to pay court costs. The court ruled that the arguments regarding Article 385 of the Penal Code constituted only factual complaints rather than valid legal grounds for re-evaluating the lower court's findings. Consequently, the decision was upheld because the appellant failed to demonstrate a logical error in the appellate court's assessment of intent and notification procedures.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Appeals based on mere factual complaints or alternative evaluations of established facts without logical error in the lower court's reasoning are inadmissible in proceedings of legality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Mesarevic Kostana, nata in Bosnia Erzegovina il 27/01/1972 avverso la sentenza del 07/06/2022 della Corte di appello di rnilano letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Emilia Anna Giordano; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso in relazione al delitto di cui all'art. 385 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e volti ad una alternativa valutazione degli elementi acquisiti, in presenza di motivazione non illogica, in punto di responsabilità (la sentenza impugnata, in punto di dolo che, per il reato in esame, è integrato dalla coscienza e volontà della condotta, ha evidenziato che alla ricorrente erano stati notificati i provvedimenti di applicazione della detenzione domiciliare e che non era neppure verosimile che l'incaricato della notifica l'avesse rassicurata che era stata rimessa in libertà); 1 n Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm