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Ordinanza — n. 2954/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as mere factual complaints not admissible in legality proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2954/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Diaw Anna inadmissible because the raised grounds constituted mere factual complaints rather than legal arguments. The lower court had already properly evaluated the conduct as constituting the crime of resistance based on the established facts. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals in legality proceedings are inadmissible if they consist solely of factual complaints or merely reproduce arguments already adequately examined and dismissed by the trial court.

Parole chiave

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legality proceedings factual complaints admissibility of appeal crime of resistance procedural costs censura costituzionale impedimento di un atto dell'autorità disobbedienza alla decisione dell'autorità

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Diaw Anna, nata in Senegal il 24/01/1974 avverso la sentenza del 01/06/2022 della Corte di appello di Milano letti gli atti e il provvedimento impugnato; esaminati i motivi di ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Rilevato, altresì, che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di meriti che, sulla base della dinamica dei fatti, hanno ritenuto la condotta sussumibile nel delitto di resistenza;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 gennaio 2023 Il Consigliere relatore Il Pre dente