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Ordinanza — n. 2951/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for repeating facts already adjudicated and for new arguments based on prior police warnings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2951/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Margherita Fortini inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The defense arguments regarding the personal use of drugs and the nature of the traffic offense were rejected because they merely repeated facts and legal assessments already thoroughly examined and dismissed in the lower court's judgment. The court emphasized that the defendant's failure to understand the police warning, evidenced by the prior 'alt con la paletta' order, rendered her new justifications for the traffic offense manifestly unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds proposed are merely a reproduction of facts and legal assessments already adequately examined and dismissed in the contested judgment, or if they rely on arguments that are manifestly unfounded given the prior conduct of the parties.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetition of facts traffic offense drug possession procedural costs traffico aggravato di stupefacenti guida in stato di ebbrezza qualificata dipendenza da sostanze stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
art. 337 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Fortini Margherita, nata a Albano Laziale il 25/04/1989 avverso la sentenza del 7/2/2022 della Corte di appello di Roma letti gli atti e il provvedimento impugnato; esaminati i motivi di ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Emilia Anna Giordano; Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge dal momento che la prospettazione difensiva svolta con i motivi di ricorso (sulla destinazione dello stupefacente ad uso personale) è strutturata in fatto e, comunque, riproduttiva di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata valorizzando la quantità di stupefacente detenuto, le modalità di conservazione dello stupefacente (preconfezionato in dosi) e di materiale atto al confezionamento e pesatura; che ad analogo esito si presta il motivo sulla configurabilità del reato di cui all'art. 337 cod. pen. tenuto conto delle pericolose manovre di guida poste in essere dall'imputata, che si trovava alla guida dell'auto, culminate, dopo avere percorso un tratto di strada contromano esponendo a pericolo l'incolumità degli utenti della strada, nello scontro contro un veicolo in sosta.

All'imputata era stato intimato l'alt con la paletta di ordinanza e, pertanto, manifestamente infondate sono le giustificazioni di non avere compreso trattarsi di un controllo di polizia; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 9 gennaio 2023 Il Consiglier el at\ re Il