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Ordinanza — n. 2950/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as arguments are repetitive and lack new elements for leniency.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2950/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Pierotti Andrea inadmissible due to the lack of new grounds. The appellant argued for reduced sentencing based on personal circumstances and drug storage methods, but the court found these arguments were already fully evaluated and rejected in the lower court's decision. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals must present new elements or distinct legal grounds; arguments merely reproducing censure of facts already adjudicated or reiterating unproven personal circumstances without new evidence are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments sentencing leniency drug possession procedural dismissal imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze tossicodipendenza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Pierotti Andrea, nato a Roma il 4/1/1995 avverso la sentenza del 08/06/2022 della Corte di appello di Roma letti gli atti e il provvedimento impugnato; esaminati i motivi di ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Emilia Anna Giordano; Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge dal momento che la prospettazione difensiva svolta con i motivi di ricorso sulla destinazione dello stupefacente ad uso personale è strutturata in fatto e, comunque, riproduttiva di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata valorizzando le modalità di conservazione dello stupefacente, le circostanze di fatto e le condizioni personali dell'imputato; che ad analogo esito si prestano i motivi sull'eccessività della pena e mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche in assenza di elementi suscettibili di valutazione meno grave del fatto e del giudizio sulla personalità, \ ,_/ oltre alla incensuratezza del ricorrente come tale inidonea a giustificare un diverso trattamento punitivo, già orientato sull'applicazione della pena ben lontana dalla pena media;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M, Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 gennaio 2023 Il Consigliere , late