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Ordinanza — n. 2949/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as arguments are generic and already adequately addressed by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2949/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Ayed Chokri inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court's reasoning was contradictory regarding his responsibility for a crime of absconding with goods and the lack of subjective intent, as well as the erroneous application of recidivism. The court rejected these claims because they were generic and merely reproduced arguments that had already been thoroughly examined and dismissed by the appellate court with sound legal reasoning.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 337 cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and merely reproduce arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds repetition of arguments absconding with goods recidivism application

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 337 cod. pen.
Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.

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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Ayed Chokri, nato in Tunisia il 21.04.1970 avverso la sentenza del 24 maggio 2022 emessa dalla Corte d'appello di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano OSSERVA Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso, con cui si lamenta la contraddittorietà della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità del ricorrente per il delitto di cui all'art.337 cod. pen., per non essersi il predetto dato alla fuga e per essere insussistente l'elemento soggettivo, oltre ad essere articolato in modo generico, risulta riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che ha evidenziato come la circostanza che il ricorrente non fosse fuggito derivasse unicamente dalla volontà dello stesso di recuperare la propria merce;

Considerato, inoltre, che parimenti riproduttivo di censura già adeguatamente vagliata risulta il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta l'erronea applicazione della contestata recidiva, avendo il giudice di merito con motivazione esaustiva dato conto dei numerosi precedenti penali e della pericolosità del ricorrente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 09 gennaio 2023 Il Consigliere est re Il Pfeid9n