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Ordinanza — n. 2948/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible for containing only factual complaints and reproducing lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2948/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the conviction for resistance, but the court found the arguments were merely factual complaints rather than legal issues suitable for review. Consequently, the court ruled that the lower court's assessment of the violent conduct and lack of recidivism exclusion was correct and required no re-examination.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 363-ter c.p.p.: Appeals in Italy are limited to legal questions; mere factual complaints or arguments reproducing the lower court's reasoning are inadmissible.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Admissibility of Appeal Factual Complaints Resistance Crime Recidivism Exclusion istigazione e aiuto al suicidio minaccia contro le autorità minaccia all'ordine pubblico

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363-bis c.p.p.
Art. 363-ter c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Guajardo Rios Giulio Porfirio, nato a Roma il 1/1/1982 avverso la sentenza del 12/5/2022 della Corte di appello di Roma letti gli atti e il provvedimento impugnato; letti i motivi di ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Emilia Anna Giordano; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito che, sulla base della dinamica dei fatti, hanno ritenuto la condotta sussumibile nel delitto di resistenza, accompagnata da frasi non solo ingiuriose ma anche minatorie, piuttosto che trattarsi di mere azioni autolesionistiche dell'imputato.

Nè presta il fianco a censure, il diniego di esclusione della recidiva che la Corte di appello ha motivato richiamando, quale manifestazione di maggiore colpevolezza e pericolosità sociale, le violente condotte dell'imputato, progressivamente ingravescenti e passate dalla minaccia alla violenza diretta. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 9 gennaio 2023 Il Consigliere relatore Il Pre