Italian court dismisses appeal as arguments merely repeat facts already adjudicated in the lower court judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Shyti Paulin inadmissible. The appellant argued regarding the personal use of drugs and excessive sentencing, but the court found these arguments were merely factual reproductions of issues already fully examined and dismissed in the second-instance judgment. Consequently, the appeal was rejected because it lacked new legal grounds or factual elements to justify a different outcome.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds merely reproduce facts already adjudicated or fail to present new legal arguments capable of altering the established judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Shyti Paulin, nato in Albania il 29/06/1987 avverso la sentenza del 23/02/2022 della Corte di appello di Roma letti gli atti e il provvedimento impugnato; esaminati i motivi di ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Emilia Anna Giordano; Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge dal momento che la prospettazione difensiva svolta con i motivi di ricorso (sulla destinazione dello stupefacente ad uso personale) è strutturata in fatto e, comunque, riproduttiva di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata valorizzando le modalità di conservazione dello stupefacente, le circostanze di fatto e le condizioni personali dell'imputato; che ad analogo esito si prestano i motivi sull'eccessività della pena e mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche in assenza di elementi suscettibili di valutazione meno grave del fatto e del giudizio sulla personalità, al di là della incensuratezza del ricorrente come tale inidonea a giustificare un diverso trattamento punitivo, già orientato sull'applicazione della pena prossima al minimo edittale;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 gennaio 2023 Il Consigliere relat