Italian Court dismisses appeals for non-deducible errors in legal qualification of bribery facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeals by Amatiello and Caldareri inadmissible de plano for failing to deduce non-deducible errors in legal qualification. The court found that the defendants' roles as intermediaries procuring information for bribes clearly constituted joint corruption under Articles 110 and 319 of the Penal Code, rather than illicit influence trafficking under Article 346-bis. Consequently, the appeals alleging erroneous legal characterization were rejected as they did not meet the strict threshold for immediate and obvious eccentricity required for cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 110, 319, 346-bis cod. pen.; In appeals for cassation, alleging erroneous legal qualification of facts is admissible only if the qualification is immediately and obviously eccentric to the charge, excluding appeals based on evaluative errors not evident from the indictment and judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA Sui ricorsi proposti da: 1.Amatiello Sergio, nato a Napoli il 5/6/1964 2.Caldareri Santo, nato a Nicosia il 28/8/1964 avverso la sentenza del 8/06/2022 del Tribunale di Roma letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Emilia Anna Giordano; I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con procedura de plano, perché proposti per motivi non deducibili e meramente evocativi di vizi afferenti alla qualificazione giuridica del fatto. Il Collegio ritiene condivisibile il principio di diritto secondo il quale in tema di patteggiamento, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (Sez. 5, Sentenza n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv.279842) e che siano rilevabili sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso.
Nel caso di specie, dalla motivazione della sentenza e dunque dal testo del provvedimento impugnato, e dallo stesso capo di imputazione ascritto al Caldareri risulta con evidenza che l'imputato, avendole acquisite dal Pilu che direttamente poteva accedere alle informazioni, le girava all'Amatiello dal quale riceveva un corrispettivo, non limitandosi, dunque, a fungere da intermediario per il compimento di atti, ai quali era rimasto estraneo, da parte di terzi. Irrilevante, pertanto, la intervenuta assoluzione del Pilu dal reato di corruzione potendo, invece, individuarsi direttamente a carico dell'imputato sia la qualifica soggettiva, in forza della quale si procurava le notizie che la percezione, per tali attività, del corrispettivo.
Questa Corte ha chiarito che risponde di concorso di persone in corruzione propria, ai sensi degli artt. 110 e 319 cod. pen., e non di traffico di influenze illecite, ai sensi dell'art. 346-bis cod. pen., il collaboratore di un pubblico ufficiale che, dietro indebita promessa o corresponsione di una retribuzione da parte di un terzo, realizzi un'attività di collegamento tra questi ed il pubblico ufficiale funzionale all'accordo corruttivo, essendo in tal caso la retribuzione dell'agente causalmente orientata alla realizzazione dell'accordo stesso e non limitata soltanto a remunerare l'opera di mediazione compiuta da chi si attiva per promuovere un accordo corruttivo al quale resta estraneo (Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Bolla, Rv. 279555).
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riguardo all'Amatiello che allega di essersi avvalso di agenti (Caldareri, Pilu e Paone) estranei alle indagini ma, cionondimeno in grado, attraverso le qualifiche soggettive rivestite, di procurarsi le informazioni necessarie e che, per avergliele poi girate, ricevevano dall'imputato un corrispettivo. Le considerazioni svolte con le memorie depositate dal Caldareri e dall'Amatiello non contengono elementi idonei ad incidere sulla valutazione di inammissibilità de plano e rieditano argomentazioni che si scontrano con la chiarezza della perimetrazione del motivo deducibile con il ricorso per cassazione attraverso la denuncia concernente l'erronea qualificazione gioldica del fatto. 3.La dichiarazione di inammissibilità del ricorso compor:a la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore delle cassa della ammende come determinata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 gennaio 2023