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Ordinanza — n. 2945/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for generic legal arguments lacking specific factual motivation regarding criminal charges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2945/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Cottura Paolo inadmissible due to intrinsic genericity and lack of specific motivation. The appellant challenged a lower court's decision regarding crimes under Articles 393, 614, and 582-585 of the Penal Code, arguing for erroneous legal application. The court rejected these claims because the appeal merely evoked legal errors without addressing the exhaustive factual findings and legal implications already established in the lower court's judgment.

Regesto Legislator

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Art. 393, 614, 582-585 cod. pen.; Appeals must be specific and motivated, rejecting generic legal arguments that fail to engage with the established facts and legal reasoning of the lower court.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic legal arguments lack of motivation criminal procedure Cassazione Roma difetto di motivazione risarcimento per atto illecito allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 393 cod. pen.
Art. 614 cod. pen.
Art. 582-585 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Cottura Paolo, nato a Pinerolo il 18/09/1951 avverso la sentenza del 6/04/2022 della Corte di appello di Torino letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Emilia Anna Giordano; Ritenuto che il ricorso è connotato da intrinseca genericità dei motivi proposti meramente evocativi della erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione sulla sussistenza dei reati di cui agli artt. 393, 614 e 582-585 cod. pen., al confronto dell'esauriente motivazione in fatto e delle implicazioni giuridiche che ne sono state tratte, valorizzando le dichiarazioni rese dalla parte civile e i riscontri alla sua ricostruzione; che le note di udienza depositate in atti non sono suscettibili di modificare l'esito della decisione poiché meramente riproduttive di censure ritenute inidonee ad introdurre il giudizio di legittimità;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 gennaio 2023 Il Consigliere relatore Il Presid te