Italian court dismisses drug trafficking appeal for generic, unfounded challenges to sentencing discretion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal by Romano Luciano inadmissible due to generic and unfounded legal challenges. The appellant contested the appellate court's choice of a sanction exceeding the statutory minimum for drug trafficking, arguing it lacked sufficient justification. The court rejected this, ruling that the lower court properly reasoned the decision based on multiple drug-dealing acts without needing to examine every parameter of Article 133 of the Penal Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; Art. 364 cod. proc. pen.: Generic and unfounded challenges to sentencing discretion are inadmissible when the lower court provides exhaustive and logical reasoning based on objective processual findings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Romano Luciano, nato a Napoli il 19/02/198.7 avverso la sentenza del 15/04/2022 della Corte di appello di Napoli letti gli atti e il provvedimento impugnato; esaminati i motivi di ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Emilia Anna Giordano; Il ricorso è inammissibile perché le censure, intrinsecamente generiche, sono anche manifestamente infondate. I motivi di ricorso involgono, in vero, un profilo della regiudicanda, quello del trattamento sanzionatorio, rimesso all'esclusivo apprezzamento del giudice di merito, sottratto a scrutinio di legittimità quando risulti sorretto, come deve constatarsi nel caso dell'impugnata sentenza, da esauriente e logica motivazione.
Al contrario di quanto si ipotizza nel ricorso la sentenza di appello ha motivato adeguatamente la scelta del trattamento sanzionatorio, non contenuto nel minimo edittale, evidenziando la ricorrenza di plurime condotte di spaccio, conclusione che si sottrae a rilievi in questa sede allorquando il supporto motivazionale sul punto sia aderente ad elementi tratti obiettivamente dalle risultanze processuali e sia, altresì, logicamente corretto senza che sia necessario l'esame di tutti e ciascuno dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen.. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 gennaio 2023 Il ConsigliérRlatore I