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Ordinanza — n. 2938/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic and fails to critically compare with lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2938/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Enzo Iadonisi's appeal inadmissible for failing to provide specific, critical comparisons with the lower court's detailed reasoning regarding drug evidence. The appellant merely repeated arguments already examined and resolved by the appellate court without demonstrating any logical flaw or error in the original judgment. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine of €3,000.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the censure is generic and does not critically compare the contested decision's reasoning with the facts found.

Parole chiave

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generic appeal critical comparison inadmissible appeal procedural costs drug evidence dipendenza da sostanze stupefacenti commisurazione della pena per stupefacenti inchiesta per reati di droga

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod.
Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Iadonisi Enzo, nato a Napoli il 1/01/1948 avverso la sentenza del 8/11/2021 della Corte di appello di Napoli visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso è inammissibile per la genericità delle censure che, in punto di responsabilità dell'imputato, non si collegano al ragionato confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata che, ai fini della natura stupefacente della sostanza, ha valorizzato numerosi elementi indiziari, fra i quali il contenuto delle conversazioni intercettate: il ricorso ripropone, in conclusione, argomentazioni già esaminate dai giudici del merito e risolte con motivazione che non rivela vizio, men che mai di illogicità manifesta.

Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 gennaio 2023 Il Consigli estensore Il Pfelde