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Ordinanza — n. 2937/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as inadmissible due to waived grounds and manifestly unfounded arguments regarding sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2937/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals by three defendants inadmissible for being based on indeducible, generic, and manifestly unfounded grounds. The appellants had previously waived arguments regarding liability in the appellate trial, leaving only contested issues on mitigating circumstances and sentencing increases. The court ruled that the appellants' claims were unsupported by the record and inconsistent with the appellate court's explicit reasoning on sentencing calculations.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals must be based on specific, deducible grounds; if appellants waive liability arguments and focus on sentencing, claims regarding recidivism or mitigating circumstances not explicitly addressed in the appellate decision are indeducible and manifestly unfounded.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeals waiver of liability sentencing increases recidivism application manifestly unfounded appellate review costs of proceedings recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
Art. 74 d.P.R. 309/1990
Sono stati, invece, adeguatamente esaminate dai giudici del merito sull'entità della pena in relazione al reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990 ed il conseguente giudizio di bilanciamento con la recidiva (in termini di mera equivalenza) e aumento di pena ai sensi dell'art.
Art. 81 cod. pen.
309/1990 ed il conseguente giudizio di bilanciamento con la recidiva (in termini di mera equivalenza) e aumento di pena ai sensi dell'art. 81, comma 2, cod.
Art. 73 d.P.R. 309/1990
con determinazione degli aumenti in misura differenziata tra i reati di cui all'art. 73, comma 1 d.P.R.
art. 74 d.P.R. 309/1990
Sono stati, invece, adeguatamente esaminate dai giudici del merito sull'entità della pena in relazione al reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990 ed il conseguente giudizio di bilanciamento con la recidiva (in termini di mera equivalenza) e aumento di pena ai sensi dell'art.
art. 73, comma 1 d.P.R. 309/1899
con determinazione degli aumenti in misura differenziata tra i reati di cui all'art. 73, comma 1 d.P.R. 309/18990 e quello di cui all'art.
art. 81, comma 4 cod. pen
309/1990 ed il conseguente giudizio di bilanciamento con la recidiva (in termini di mera equivalenza) e aumento di pena ai sensi dell'art. 81, comma 2, cod.
art. 81 cod. pen
309/1990 ed il conseguente giudizio di bilanciamento con la recidiva (in termini di mera equivalenza) e aumento di pena ai sensi dell'art. 81, comma 2, cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6 n. 54431 del 25/10/2018, Lamarca
Sez. U, n. 31669 del 23/06/2016
pen., anche in presenza di applicazione delle generiche con giudizio di equivalenza, ha fatto corretta applicazione deli principi di questa Corte, da ultimo affermati con la decisione a Sezioni Unite del 2016 dalla quale non vi è motivo di dissentire (Sez. U, n. 31669 del 23/06/2016, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da:

1. Iadonisi Francesco, nato a Napoli il 4/7/1964 2. Iadonisi Cosmi? nato a Napoli il 8/3/1983 3. Di Lorenzo Flavio, nato a Napoli il 26/10/1983 avverso la sentenza del 28/4/2022 della Corte di appello di Napoli letti gli atti e il provvedimento impugnato; esaminati i motivi dei ricorsi; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Emilia Anna Giordano; OSSERVA I ricorsi sono inammissibili perché proposti per motivi indeducibili, generici e manifestamente infondati. Gli odierni ricorrenti hanno rinunciato, nel giudizio di appello, ai motivi in punto di responsabilità ed hanno insistito sui motivi di gravarne concernenti il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la determinazione del trattamento sanzionatorio e gli aumenti a titolo di continuazione.

Così perimetrato il potere di verifica rimesso al giudice di appello, in applicazione del principio devolutivo che governa l'impugnazione, sono indeducibili in questa sede i rilievi formulati da Iadonisi Cosmo per la mancata disapplicazione della recidiva che costituisce un autonomo punto della decisione che non può ritenersi escluso dai motivi rinunciati ( Sez. 6 n. 54431 del 25/10/2018, Lamarca, Rv. 274315). Sono stati, invece, adeguatamente esaminate dai giudici del merito sull'entità della pena in relazione al reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990 ed il conseguente giudizio di bilanciamento con la recidiva (in termini di mera equivalenza) e aumento di pena ai sensi dell'art. 81, comma 2, cod. pen. con determinazione degli aumenti in misura differenziata tra i reati di cui all'art. 73, comma 1 d.P.R. 309/18990 e quello di cui all'art. 73, comma 4 d.P.R. cit. contestati a Iadonisi Francesco e Di Lorenzo Flavio.

A tal riguardo la Corte, nel determinare il limite dell'aumento di pena ai sensi dell'art. 81, comma 4 cod. pen., anche in presenza di applicazione delle generiche con giudizio di equivalenza, ha fatto corretta applicazione deli principi di questa Corte, da ultimo affermati con la decisione a Sezioni Unite del 2016 dalla quale non vi è motivo di dissentire (Sez. U, n. 31669 del 23/06/2016, Rv. 267044). In concreto, poi, gli aumenti sono stati differenziati, e ridotti rispetto a quelli inflitti in primo grado, a seconda del reato contestato, se riconducibile al comma 4 dell'art. 73, d.P.R. 309/1990 o alla più grave fattispecie di cui al comma 1, art. 73 cit..

Manifestamente infondato, a fronte della riduzione della pena inflitta per i reati posti in continuazione, il rilievo del ricorrente Francesco Iadonisi e Flavio Di Lorenzo sulla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche ai reati fine, unificati ai sensi dell'art. 81 cod. pen., viceversa espressamente richiamate nella motivazione della sentenza impugnata ai fini del computo della pena finale. I ricorsi devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M., Dichiara inammissibili ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso