Italian Court dismisses appeal on criminal facts and inadmissibly rejects leniency arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and fines. The appellant argued regarding the existence of a crime under Article 392 of the Penal Code and the applicability of non-punishability under Article 131-bis. The court found the appeal's arguments on criminal facts to be manifestly unfounded and the leniency claims merely reiterative of issues already resolved by the lower courts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 392 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: Appeals regarding the existence of criminal facts or the applicability of non-punishability are inadmissible if they merely reiterate issues already exhaustively examined and decided by the court of first instance.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Giuliano Antonino, nato a Brolo il 27/12/1948 avverso la sentenza del 08/06/2022 della Corte di appello di Messina letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Emilia Anna Giordano; Ritenuto che è manifestamente infondato, al confronto dell'esauriente motivazione in fatto e delle implicazioni giuridiche che ne sono state tratte, il motivo di ricorso relativo alla sussistenza del reato di cui all'art. 392 cod. pen.; Considerato che sono meramente reiterativi di questioni esaminate dai giudici di merito le deduzioni sulla tenuità del fatto, ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., correttamente argomentata con riferimento alla progressione criminosa della condotta e all'intensità del dolo;( o Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 gennaio 2023 Il Consigliere reltòre Il Pr'sJ,Jente