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Ordinanza — n. 2935/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for genericity and generic sentencing review in drug trafficking case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2935/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Francesco Ianniello and Samuele Marino inadmissible. The court found Marino's arguments generic as they failed to critically engage with the lower court's assessment of his role in the drug offense, while Ianniello's appeal was rejected for merely repeating generic criticisms of the sentence. The decision upheld the discretion of the trial judge regarding sentencing within statutory limits, noting the specific quantity of seized hashish justified the imposed penalty.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 132, 133 cod. pen.: Appeals must be specific and not generic; sentencing discretion within statutory limits precludes cassation review for new evaluation of penalty congruity absent arbitrariness or illogical reasoning.

Parole chiave

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generic appeal inadmissibility sentencing discretion Cassazione drug trafficking conspiracy concorso di persone pena base edittale pericolo di traffico di stupefacenti reati qualificati contro gli stupefacenti traffico aggravato di cocaina

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 73, commi 4 e 5 d.P.R. 309/1990
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da:

1. Ianniello Francesco, nato a Palermo il 5/03/ 990 -.55212(A 2. Marino Samuele, nato a Palermo il 27/9/1990 A:::101(-n avverso la sentenza de1111.709/2019}della Corte di appello di Messina letti gli atti e il provvedimento impugnato; esaminati i motivi dei ricorsi; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Emilia Anna Giordano; Ritenuto che il ricorso proposto da Samuele Marino è inammissibile per la genericità delle censure che, in punto di responsabilità dell'imputato, non si collegano al ragionato confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata che, ai fini del contributo concorsuale del ricorrente, ne ha richiamato il comportamento tenuto al momento del controllo di Polizia e logicamente apprezzato come rivelatore della consapevolezza della presenza della droga detenuta dallo Ianniello e contributo casualmente rilevante ai fini del concorso sotto il profilo del rafforzamento criminoso dei propositi del correo;

Ritenuto che il ricorso di Francesco Ianniello è inammissibile perché proposto per motivi generici e meramente riproduttivi di censure adeguatamente esaminate dai giudici del merito sull'entità della pena in relazione ai reati di cui agli artt. 73, commi 4 e 5 d.P.R. 309/1990, così qualificato il fatto. Ed invero la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre in presenza di pena determinata in misura certamente non prossima al minimo o alla media edittale (con riferimento alla pena base per il reato di cui all'art. 73, comma 4 d.P.R: 309/1990) ma tenuto conto dell'elevata quantità di droga sequestrata e corrispondente a quasi 500 gr. di hashish, destinati allo smercio.

Considerato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 gennaio 2023 Il Consigliere relatore