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Ordinanza — n. 2933/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming lack of drug reclassification and special mitigating circumstances under specific penal codes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2933/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to reclassify the drug conduct under Article 73, paragraph 5, of the Tax Code and incorrectly denied special mitigating circumstances under Articles 73, paragraph 7, and 416-bis.1 of the Penal Code. The court rejected these claims because they merely reproduced arguments already adequately examined and dismissed by the trial judge regarding the drug's purity and the absence of required conditions for mitigation.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; Artt. 73, comma 7, d.P.R. n. 309/1990; Art. 416-bis.1, comma 3, cod. pen.: Arguments in cassation that merely reproduce censure already adequately examined and dismissed by the court of first instance regarding drug reclassification and special mitigating circumstances are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal drug reclassification special mitigating circumstances tax code provision criminal organization mitigation attenuazione della pena ritiro della querela penale riabilitazione

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309/1990
Art. 416-bis.1, comma 3, cod. pen.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Sportelli Vito, nato a Putignano il 13.05.1977 avverso la sentenza del 8 febbraio 2022 emessa dalla Corte d'appello di Bari; visti gli atti e la sentenza impugnata; . esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, afferente alla violazione di legge e al vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione della condotta ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, in relazione al dato ponderale e alla elevata purezza della sostanza stupefacente;

Considerato, inoltre, che parimenti riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate risultano il secondo e il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti speciali di cui agli artt. 73, comma 7, d.P.R. n. 309/1990, e 416- bis.1, comma 3, cod. pen., rispetto alle quali il giudice di merito ha correttamente valutato l'insussistenza dei requisiti richiesti ai fini della loro integrazione e, in particolare, la mancata prestazione di attività utile a sottrarre risorse rilevanti in possesso della criminalità dedita al narcotraffico o a contribuire alla lotta alla criminalità organizzata di stampo mafioso;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09 gennaio 2023 Il Consigliere ore