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Ordinanza — n. 2932/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against insult conviction as grounds are generic and inadmissible in cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2932/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Regina Pasquale inadmissible regarding a conviction for insult under Article 341-bis of the Penal Code. The appellant argued that the presence of other detainees who heard the offensive statements was a material fact affecting the crime's configuration. The court rejected this, ruling that such arguments are generic and manifestly unfounded in a legality review, noting that the potential for hearing insults alone constitutes sufficient aggravation.

Regesto Legislator

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Art. 341-bis cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: The Court holds that appeals in legality proceedings must be specific and well-founded, dismissing generic arguments regarding the presence of witnesses who heard insults as insufficient to challenge the conviction.

Parole chiave

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insult conviction legality review generic arguments penal code inadmissible appeal psychological aggravation public official atto sessuale con un detenuto

Disposizioni normative citate

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Art. 341-bis cod. pen.
Art. 600 c.p.p.
art. 341-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 19010 del 28/03/2017, Trombetta, Rv. 269828
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Regina Pasquale, nato a Milano il 4/2/1970 avverso la sentenza del 07/03/2022 della Corte di appello di Ancona letti gli atti e il provvedimento impugnato; esaminati i motivi di ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Emilia Anna Giordano; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e manifestamente infondati in merito alla presenza di persone che avessero percepito le frasi oltraggiose dell'imputato (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata sulla presenza, nella cella occupata dal Regina, di altri detenuti oltre che del verbalizzante e del suo collega) e tenuto conto, altresì, che ai fini della configurabilità del reato di oltraggio di cui all'art. 341-bis cod. pen.

è sufficiente che le espressioni offensive rivolte al pubblico ufficiale possano essere udite dai presenti, poichè già questa potenzialità costituisce un aggravio psicologico che può compromettere la sua prestazione, disturbandolo mentre compie un atto del suo ufficio, facendogli avvertire condizioni avverse, per lui e per la P.A. di cui fa parte, e ulteriori rispetto a quelle ordinarie (Sez. 6, n. 19010 del 28/03/2017, Trombetta, Rv. 269828); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 gennaio 2023 Il Consigliere rel tore Il Pre i nte