Italian court dismisses appeal as generic and repetitive, upholding conviction for drug trafficking.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Pezzella Pasquale inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged his conviction for drug trafficking, arguing against the specific detention conditions and the denial of general mitigating circumstances. The court rejected these claims as generic and repetitive, noting that the lower court already thoroughly addressed the incoherence of the defendant's statements and the high intensity of his intent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; Appeals based on generic censure or merely reproducing arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Pezzella Pasquale, nato a Frattamaggiore il 10.09.1998 avverso la sentenza del 25 novembre 2021 emessa dalla Corte d'appello di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 sono inammissibili perché costituiti da censure generiche; Considerato, inoltre, che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, quanto alla prima doglianza, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale, rilevando che la detenzione a fini di cessione della sostanza risultava da un lato, dalle complessive circostanze di luogo e di tempo della condotta; dall'altro lato, dall'inattendibilità delle dichiarazione rese dall'imputato;
Considerato, infine, che in ordine alla censura relativa alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, il giudice di merito ha correttamente argomentato, negando il riconoscimento del beneficio suddetto, alla luce dell'elevata intensità del dolo e del comportamento processuale tenuto dal ricorrente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 9 gennaio 2023 Il Consigliere e tensore Il Ft i