Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to repetition of grievances already rejected by the Court of Appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Ndiaye Ibrahima Cui inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's refusal to recognize general mitigating circumstances and the conditional suspension of sentence, arguing these were errors. The court found these grievances were identical to those previously rejected in the Court of Appeal's decision and were properly refuted based on the appellant's multiple prior convictions. Consequently, the appeal was dismissed without substantive review of the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it reproduces grievances already formulated and rejected in a prior judgment, lacking new elements or distinct legal reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NDIAYE IBRAHIMA CUI 05LUU43 nato il 01/09/1995 avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato i motivi di ricorso di Ndiaye Ibrahima. OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso, tesi a criticare il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, sono riproduttivi di identiche censure formulate in sede di gravame e con correttezza e pertinenti riferimenti in fatto e diritto confutati dalla Corte di appello; rilevato che corretta risulta la parte della decisione che ha escluso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche facendo riferimento all'accertamento di plurime violazioni penali riconducibile al ricorrente seppure riferite a differente declinato nominativo nonché la ricaduta nel reato dopo quello commesso alcuni giorni prima; rilevato che negli stessi termini risulta espressa implicitamente la motivazione che, allorché fa riferimento alla necessità, per le ragioni sopra espresse, di dover revocare una precedente condanna, richiama proprio il precedente, tenuto altresì conto che nessuna censura il ricorrente rivolge alla parte della decisione che ha disposto la revoca del beneficio già concesso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso