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Ordinanza — n. 2927/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic and unfounded, citing lack of specific argument against confiscation reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2927/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a lower court's decision regarding the confiscation of funds, arguing the reasoning was insufficient. The court rejected this claim as generic and unfounded because the lower court had adequately explained the confiscation based on drug possession, lack of income, and irregular stay in Italy, while the appellant failed to address these specific grounds.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 73, comma 1, D.P.R. n. 309/1990; Art. 85-bis, D.P.R. n. 309/1990; Art. 240-bis c.p.; The appeal must be specific and substantiated; generic criticisms of the lower court's reasoning without addressing the specific legal grounds for confiscation render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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confiscation of funds generic appeal drug possession inadmissible appeal procedural costs irregular stay Cassation review reati qualificati contro gli stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 444 c.p.p.
Art. 73, comma 1, D.P.R. n. 309/1990
che prevede la confisca anche in ipotesi di detenzione, condotta pretermessa dal motivo di ricorso tutto incentrato su un solo aspetto della contestazione ex art. 73, comma 1, d.P.R.
Art. 85-bis, D.P.R. n. 309/1990
Art. 240-bis c.p.
art. 444 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOSLLUKU RENTJAN - C.U.I. 01DWD86 nato il 16/07/1977 avverso la sentenza del 01/06/2022 del GIP TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Tossluku Rentjan; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso avverso la decisione emessa ex art. 444 cod. proc. pen. attraverso il quale si censura la mancata giustificazione della confisca del denaro è generico e manifestamente infondato visto che non contrasta specificamente l'adeguata motivazione della decisione che, quanto alla confisca dell'ingente somma di denaro rivenuta nella disponibilità del ricorrente (euro 35.290), dà conto delle ragioni della ablazione con pertinente riferimento al rinvenimento e sequestro della consistente quantità di sostanza stupefacente del tipo cocaina, dell'assenza di reddito e dell'irregolare permanenza sul territorio dello Stato (in quanto ricercato per omicidio, reato per il quale era in attesa di estradizione); rilevato che inconferente è la deduzione secondo cui il ricorrente sarebbe responsabile della detenzione di sole due dosi di cocaina del peso inferiore ai due grammi, tenuto conto che è stata valorizzata la presenza dei presupposti richiesti dall'art. 85-bis, d.P.R. n. 309 del 1990 e 240-bis cod. pen. che prevede la confisca anche in ipotesi di detenzione, condotta pretermessa dal motivo di ricorso tutto incentrato su un solo aspetto della contestazione ex art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90; rilevato che il ricorrente non si confronta con la motivazione del Tribunale, rivolgendo generiche censure; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec