Cassation court dismisses appeal regarding confiscation of drug proceeds as motivation was sufficient and facts were not limited.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Lo Raul inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's confiscation of €15 from €100, arguing the reasoning was insufficient and that only the sale of three doses occurred. The court rejected this, noting the trial court properly justified the confiscation as proceeds from the crime and that the facts included both the sale and the ingestion of four cocaine pills, making the appellant's claim generic and unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444 c.p.p.; Art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/90: An appeal against a decision on confiscation of proceeds from crime is inadmissible if the lower court's motivation is sufficient and the appellant fails to demonstrate a lack of factual basis or a limitation of the criminal conduct beyond what is proven.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO RAUL nato il 25/12/1998 avverso la sentenza del 03/02/2022 del TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; N visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Lo Raul; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso avverso la decisione emessa ex art. 444 cod. proc. pen., attraverso il quale si censura la mancata giustificazione della confisca della somma residua di euro 15 rispetto alla somma di euro 100 frutto della cessione di cui alla contestazione del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 afferente sia a detenzione di una quantità di sostanza stupefacente che di cessione di tre dosi della stessa sostanza, è manifestamente infondato oltre che generico; che, infatti, non confutata risulta la motivazione resa dal Tribunale che ha disposto la confisca della complessiva somma di euro 115 nella parte in cui ha rilevato che la stessa fosse comunque provento del reato; che manifestamente infondata risulta la parte del motivo che reputa sussista la sola condotta della vendita delle tre dosi, senza c:onsiderare che, seppure ritenuto quale unico reato, è stata contestata anche la condotta di detenzione ai fini di spaccio di quattro ovuli del peso complessivo di 2,5 grammi di cocaina ingoiati all'atto del controllo, così essendo palese la non limitata condotta nei termini di cui al motivo di ric:orso, generico sul punto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis