Cassation appeal dismissed for filing late; only specific grounds allowed under Art. 448 c.p.p. for appeals on Art. 444 decisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because it was filed outside the strict time limits established by law. The appellant challenged a first-instance sentence regarding criminal responsibility, arguing a lack of motivation, but failed to cite the specific statutory grounds permitted for such appeals. Consequently, the court rejected the request and ordered the appellant to pay the procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 444 c.p.p.: Appeals against sentences rendered under Art. 444 c.p.p. are admissible only for specific grounds regarding the imputant's will, lack of correlation, legal qualification, or legality of the penalty, and must be filed within the prescribed term.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAMSAADI MOHAMMED nato il 09/10/1998 avverso la sentenza del 29/03/2022 del TRIBUNALE di MILANOc-cta part-p, udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Premesso che con sentenza del 29/3/2022 il Tribunale di Milano applicava a Mohammed Lamsaadi - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - la pena di un anno, sei mesi di reclusione e duemila euro di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione per carenza di motivazione in punto di responsabilità.
3. Rilevato che la doglianza attiene (peraltro, genericamente) al profilo motivazionale della decisione, ponendosi quindi ben oltre i termini di cui all'art. 448, comma 2 -bis cod. proc. pen., introdotto dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, che consente il ricorso per cassazione su sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; motivi di censura - questi - che non sono in alcun modo dedotti nel ricorso in esame, che lamenta soltanto un astratto vizio motivazionale quanto all'affermazione di responsabilità.
4. Rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2022 Il C liere estensore Il Pr