Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to improper grounds and lack of standing regarding vehicle confiscation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a first-instance judgment on procedural grounds regarding the lack of reasoning for an aggravating circumstance and the confiscation of a vehicle. The court rejected these arguments because they did not fall within the permissible scope of cassation review for preliminary investigation decisions and because the appellant lacked standing to claim the vehicle's return.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444, comma 2-bis c.p.p.; Art. 448 c.p.p.: Appeals against decisions under Art. 444 c.p.p. are limited to specific grounds of law and will; challenges to factual reasoning or standing regarding property confiscation are inadmissible.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALDEZ ROSARIO HANSEL nato il 11/04/1990 avverso la sentenza del 28/07/2022 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Premesso che con sentenza del 28/7/2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna applicava a Hansel Valdez Rosario - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - la pena di cinque anni di reclusone e 21.667 euro di multa in ordine al reato di cui agli artt. 73, 80, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando l'assenza di motivazione con riguardo alla circostanza aggravante di cui al citato art. 80; in ordine al veicolo confiscato, poi, nessun elemento in atti ne confermerebbe la titolarità in capo al Valdez Rosario, e la relativa motivazione della sentenza sarebbe assente o meramente apparente.
3. Rilevato che il ricorso risulta inammissibile. 3.1. La prima doglianza, infatti, attiene al profilo motivazionale della decisione, ponendosi quindi ben oltre i termini di cui all'art. 448, comma 2 -bis cod. proc. pen., introdotto dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, che consente il ricorso per cassazione su sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; motivi di censura - questi - che non sono in alcun modo dedotti nel ricorso in esame, che concerne soltanto la sussistenza della circostanza aggravante dell'ingente quantità, palesemente estranea al perimetro della norma in questione. 3.2.
Con riguardo, poi, alla confisca del veicolo, la Corte osserva, per un verso, il carattere palesemente generico ed ipotetico della questione posta, e, per altro verso, la manifesta carenza di interesse in capo al ricorrente, qualora la circostanza di fatto dallo stesso dedotta risultasse fondata; in altri termini, se davvero si provasse che il mezzo non è di proprietà del Valdez Rosario, non sarebbero certo questi legittimato a chiederne la restituzione.
5. Rilevato, dunque, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 2 dicembre 2022 gliere e