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Ordinanza — n. 2923/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it concerns abstract configurability rather than statutory grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2923/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because it challenged the abstract configurability of a non-punishment cause under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued that the crime was absorbed by a specific law, but the Court noted this ground was not among the limited exceptions permitted by Article 448, paragraph 2-bis, which allow appeals only for specific procedural or substantive errors. Consequently, the appeal was rejected as it did not fit the narrow scope of admissible grounds for reviewing preliminary investigation decisions.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 448, comma 2-bis c.p.p.: A cassation appeal against a decision applying Article 444 of the Code of Criminal Procedure is admissible only for specific statutory grounds; generic complaints regarding the abstract configurability of a non-punishment cause fall outside these limits and are therefore inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility Article 444 Code of Criminal Procedure Article 129 non-punishment cause Article 448 paragraph 2-bis abstract configurability of crime porto abusivo di armi infrazione alla legge sulle armi motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
103, che consente il ricorso per cassazione su sentenza emessa ex art. 444 cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando l'assenza di motivazione quanto alla possibile applicazione di una causa di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. (per essere il reato di cui all'art.
Art. 648 cod. pen.
(per essere il reato di cui all'art. 648 cod. pen. assorbito nell'ipotesi di cui all'art.
Art. 23, I. 18 aprile 1975, n. 110
assorbito nell'ipotesi di cui all'art. 23, I. 18 aprile 1975, n. 110).
Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Rilevato che la doglianza attiene (peraltro, genericamente) al profilo motivazionale della decisione, ponendosi quindi ben oltre i termini di cui all'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dalla I.
I. 23 giugno 2017, n. 103
pen., introdotto dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, che consente il ricorso per cassazione su sentenza emessa ex art.
art. 129 cod. proc. pen
Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando l'assenza di motivazione quanto alla possibile applicazione di una causa di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 648 cod. pen
(per essere il reato di cui all'art. 648 cod. pen.
art. 444 cod. proc. pen
103, che consente il ricorso per cassazione su sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 37016 del 28/5/2019, Spina, Rv. 276868
110 del 1975 risulta ammesso dalla giurisprudenza di questa Corte, con indirizzo qui da ribadire (per tutte, Sez. 1, n. 37016 del 28/5/2019, Spina, Rv. 276868).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRIO ANTONIO PIO nato a CROTONE il 22/08/2002 avverso la sentenza del 27/07/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CROTONEavviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Premesso che con sentenza del 27/7/2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Crotone applicava a Antonio Pio Brio - ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. - la pena di quattro anni di reclusione e 20mila euro di multa in ordine ai ascritti in rubrica.

2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando l'assenza di motivazione quanto alla possibile applicazione di una causa di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. (per essere il reato di cui all'art. 648 cod. pen. assorbito nell'ipotesi di cui all'art. 23, I. 18 aprile 1975, n. 110).

3. Rilevato che la doglianza attiene (peraltro, genericamente) al profilo motivazionale della decisione, ponendosi quindi ben oltre i termini di cui all'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, che consente il ricorso per cassazione su sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; motivi di censura - questi - che non sono in alcun modo dedotti nel ricorso in esame, che concerne soltanto l'astratta configurabilità dell'art. 129 cod. proc. pen. 3.1. Riscontrato, peraltro, che il concorso tra l'art. 648 cod. pen. e l'art. 23, I. n. 110 del 1975 risulta ammesso dalla giurisprudenza di questa Corte, con indirizzo qui da ribadire (per tutte, Sez. 1, n. 37016 del 28/5/2019, Spina, Rv. 276868).

4. Rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2022 liere esten