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Ordinanza — n. 2921/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for failing to meet strict statutory grounds under Article 448 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2921/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because it was filed outside the specific time limits and grounds permitted by Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for a lack of motivation regarding Article 129 of the same code, but the court noted this generic complaint did not align with the narrow categories of admissible grounds such as the expression of the accused's will or legal error in qualification. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 444 c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: A cassation appeal against a sentence pronounced under Article 444 of the Code of Criminal Procedure is strictly limited to specific grounds; generic complaints regarding the lack of motivation or abstract configurability of non-punishment causes are inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility Article 448 Code of Criminal Procedure Article 444 Code of Criminal Procedure lack of motivation ground non-punishment cause Article 129 procedural time limits Cassa delle ammende fine responsabilità penale dei minori

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Rilevato che la doglianza attiene (peraltro, genericamente) al profilo motivazionale della decisione, ponendosi quindi ben oltre i termini di cui all'art. 448, comma 2-bis cod.
Art. 444 c.p.p.
Premesso che con sentenza del 7/4/2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo applicava a Younesse Ben El Kodia - ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 129 c.p.p.
Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando l'assenza di motivazione quanto alla possibile applicazione di una causa di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod.
art. 444 cod. proc. pen
Premesso che con sentenza del 7/4/2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo applicava a Younesse Ben El Kodia - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando l'assenza di motivazione quanto alla possibile applicazione di una causa di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN EL KODIA YOUNESSE nato il 15/08/1992 avverso la sentenza del 07/04/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMENARE di BERGAMOI. • Y iso a e pare_ udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Premesso che con sentenza del 7/4/2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo applicava a Younesse Ben El Kodia - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - la pena di quattro mesi di reclusione e 450 euro di multa in continuazione su altra sentenza, pronunciata dallo stesso Ufficio il 5/4/2017, irrevocabile il 9/11/2017.

2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando l'assenza di motivazione quanto alla possibile applicazione di una causa di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

3. Rilevato che la doglianza attiene (peraltro, genericamente) al profilo motivazionale della decisione, ponendosi quindi ben oltre i termini di cui all'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, che consente il ricorso per cassazione su sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; motivi di censura - questi - che non sono in alcun modo dedotti nel ricorso in esame, che concerne soltanto l'astratta configurabilità dell'art. 129 cod. proc. pen., con riguardo alle cui ipotesi, peraltro, l'impugnazione neppure accenna quale ricorrerebbe nel caso di specie.

4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2022 Il C 'ere estensore Il Pres