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Ordinanza — n. 2917/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to prior waiver of non-punishment grounds and agreement on penalty under Art. 599-bis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2917/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible without formalities. The appellant had previously waived responsibility grounds and agreed to the penalty determination under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the generic complaint regarding Article 129 was deemed implicitly waived, rendering the appeal procedurally barred.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: When parties agree on the penalty under Art. 599-bis, any prior or subsequent complaints regarding non-punishment grounds are implicitly waived, making cassation appeals against such decisions inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal Art. 599-bis waiver of grounds agreement on penalty Cassation procedure motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen.
A norma dell'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen. (inserito dalla I.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Rilevato che ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (comma introdotto ancora dalla I.
Art. 625-bis, cod. proc. pen.
pen.; contro tale provvedimento è ammesso il ricorso straordinario, a norma dell'art. 625-bis cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
Premesso che con sentenza del 27/6/2022 la Corte di appello di L'Aquila, pronunciandosi ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., rideterminava nella misura del dispositivo la pena inflitta a Omar Toubi con la pronuncia del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avezzano a data 21/6/2021.
art. 129 cod. proc. pen
Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione, lamentando l'assenza di motivazione quanto alla possibile applicazione di una causa di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 625-bis cod. proc. pen
pen.; contro tale provvedimento è ammesso il ricorso straordinario, a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOUBI OMAR nato il 21/11/1987 avverso la sentenza del 27/06/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle partij udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Premesso che con sentenza del 27/6/2022 la Corte di appello di L'Aquila, pronunciandosi ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., rideterminava nella misura del dispositivo la pena inflitta a Omar Toubi con la pronuncia del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avezzano a data 21/6/2021.

2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione, lamentando l'assenza di motivazione quanto alla possibile applicazione di una causa di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

3. Rilevato che il ricorso risulta inammissibile. A norma dell'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen. (inserito dalla I. 23 giugno 2017, n. 103), infatti, la corte di appello provvede in camera di consiglio quando le parti ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.

4. Rilevato che ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (comma introdotto ancora dalla I. n. 103 del 2017), la Corte di cassazione dichiara l'inammissibilità del ricorso - senza formalità di procedura - contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e contro la sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; contro tale provvedimento è ammesso il ricorso straordinario, a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen.

4. Considerato che da ciò emerge evidente l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dal ricorrente, il quale - in sede di appello - ha rinunciato ai motivi di gravame in punto di responsabilità, provvedendo poi a concordare il trattamento sanzionatorio proprio ai sensi dell'art. 599-bis qui in esame. Con implicita rinuncia, quindi, alla doglianza sollevata in questa sede, con la quale si invoca (genericamente) l'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., peraltro oggetto di motivazione in sentenza.

4. Rilevato che alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2022 Il Co liere est