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Ordinanza — n. 2912/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as it concerns motivation rather than specific statutory grounds for review under Art. 448. The court rejected the appeal because the arguments did not fit the narrow exceptions allowed for appeals against preliminary investigation decisions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2912/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a preliminary investigation judge's decision regarding her conviction for tax evasion, arguing a lack of motivation and denial of general mitigating circumstances. The court ruled that such appeals against Art. 444 decisions are strictly limited to specific statutory grounds, which the appellant's arguments regarding motivation and mitigating factors did not satisfy.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.; Art. 444 cod. proc. pen.: Appeals against decisions under Art. 444 are admissible only for specific statutory grounds; generic complaints regarding motivation or the denial of mitigating circumstances fall outside these exceptions and result in inadmissibility.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility preliminary investigation decision Art. 444 cod. proc. pen. Art. 448 cod. proc. pen. lack of motivation general mitigating circumstances tax evasion conviction motivi validi

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Premesso che con sentenza del 4/7/2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia applicava ad Antonietta Cartanese - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena di due anni di reclusione e 4mila euro di multa in ordine al reato di cui agli artt.
Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Rilevato che la doglianza attiene (peraltro, genericamente) al profilo motivazionale della decisione, ponendosi quindi ben oltre i termini di cui all'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dalla I.
Art. 81 cpv. cod. pen.
Art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
art. 444 cod. proc. pen
Premesso che con sentenza del 4/7/2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia applicava ad Antonietta Cartanese - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARTANESE ANTONIETTA nato a SAN SEVERO il 22/09/1981 avverso la sentenza del 04/07/2022 del TRIBUNALE di FOGGIA/ dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Premesso che con sentenza del 4/7/2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia applicava ad Antonietta Cartanese - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena di due anni di reclusione e 4mila euro di multa in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen, 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del proprio difensore, lamentando l'assenza di motivazione quant'affermazione di responsabilità ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

3. Rilevato che la doglianza attiene (peraltro, genericamente) al profilo motivazionale della decisione, ponendosi quindi ben oltre i termini di cui all'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, che consente il ricorso per cassazione su sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; motivi di censura - questi - che non sono in alcun modo dedotti nel ricorso in esame, che concerne soltanto l'affermazione di responsabilità ed il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

4. Rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2022 I